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Postato alle 18:28 di venerdì, 31 ottobre 2008

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Categorie del post: ambiente, architettura, economia, edilizia Grazie per i vostri commenticommenti

Postato alle 10:30 di mercoledì, 30 luglio 2008

il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche´ in materia fiscale e di proroga di termini"

In particolare vengono ulteriormente prorogati i termini per la rivalutazione dei terreni edificabili e per la stesura della perizia giurata oltre che per il pagamento della prima rata nonchè quelle successive.

In allegato il testo completo inviato alla Camera che dovrà pronunciarsi entro il 2 Agosto 2008

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Categorie del post: politica, economia, , edilizia, finanziaria 2008, terreni edificabili Grazie per i vostri commenticommenti

Postato alle 16:04 di martedì, 08 luglio 2008

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Categorie del post: tecnologia, vacanze, architettura, viaggiare, edilizia, ville, lusso, miliardari, case da sogno Grazie per i vostri commenticommenti

Postato alle 20:07 di mercoledì, 30 aprile 2008

A cura di Donato B. Quagliarella Avvocato

 

Di cosa si tratta

Il legislatore fiscale lascia sfuggire sempre meno spazi alla tassazione di ogni valore che si implementi per fatti ora occasionati solo dal trascorrere del tempo ora da eventi esterni.

Così è ora della tassazione delle plusvalenze che si realizzano in occasione della vendita di terreni che siano edificabili o lo siano divenuti durante il periodo nel quale si era proprietari.

È quesito frequente dopo i provvedimenti fiscali del luglio e dell’ottobre 2006 e la Finanziaria 2007 quello di conoscere se sia ancora attuale l’applicazione dell’imposta sostitutiva fissa o se la plusvalenza sia tassata con l’aliquota di riferimento in sede di imposizione diretta.

Sulle plusvalenze immobiliari non si applica più l’imposta sostitutiva, che prima era stata determinata al 12,5% e poi è passata al 20% dal 3/10/2006, ma che non è più esistente dal 1/1/2007 (comma 310 Fin. 2007).

Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di terreni edificabili, effettuate da soggetti "privati", rientrano nella categoria dei redditi diversi, in modo indipendente dal tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita dei terreni.

L’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/86 (TUIR) prevede che sono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».

L’espressione «terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti» è stata portatrice, in questi anni, di interpretazioni diverse e a sciogliere il problema è intervenuto il legislatore che, con l’articolo 36, comma 2 del Dl 223/2006, ha fornito una migliore definizione di terreno edificabile nell’ambito dei diversi tributi: imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e Ici. Secondo la disposizione, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il terreno inserito tra le aree edificabili del Prg, adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, va considerato edificabile ai fini fiscali, anche se il proprietario non ha ancora acquisito il diritto ad edificare; la plusvalenza, derivante da un’eventuale cessione del terreno, dovrà essere tassata ai fini Irpef, ricadendo nella fattispecie prevista dal citato articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir.

La plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile si calcola come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto del terreno (articolo 68, comma 1, Tuir). Usando l’espressione «corrispettivi percepiti» si intende che la plusvalenza è imponibile nel momento in cui viene percepito il corrispettivo, facendo applicazione del «principio di cassa» e, in caso di dilazione del pagamento, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.

Per quanto riguarda il costo di acquisto del terreno da sottrarre ai corrispettivi percepiti al fine di determinare la plusvalenza, questo è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente (cioè imposta di registro, ipotecaria e catastale, spese notarili e di mediazione) rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

Nella cessione di terreni edificabili il regime di tassazione era quello della «tassazione separata», come previsto dall' articolo 17, comma 1, lettera g-bis), Tuir che disponeva che l’imposta si applica separatamente sulle «plusvalenze di cui alla lettera b), comma 1, art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione». In tal caso l’imposta è determinata applicando al reddito percepito con la cessione, l’aliquota corrispondente a metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore l’anno in cui si è fatta la vendita.

Se in uno dei due anni del biennio non vi è stato reddito, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito nei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito dell’anno in cui si deve calcolare l’imposta.

Il contribuente che adotta il regime della tassazione separata non versa l’Irpef in autotassazione, ma deve attendere la comunicazione dell’agenzia delle Entrate con l’indicazione degli importi dovuti, da versare entro 30 giorni e, trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che venga effettuato il versamento, gli importi non versati saranno iscritti a ruolo con l’emissione della cartella esattoriale che conterrà l’imposta e sanzioni e interessi. Con la circolare dell'Agenzia 30/E/2005 si è chiarito che, se il contribuente ritenga non dovute le somme richieste, può chiederne l’annullamento. Se a seguito dell’intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall’ufficio un attestato. Se risultasse dovuto un importo diverso, l’ufficio provvederà a spedire ovvero a consegnare una nuova comunicazione con la delega di pagamento già compilata. Se il contribuente non versa l’Irpef in autotassazione, dovrà effettuare, in sede di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione, un versamento a titolo di acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile.

In alternativa alla tassazione separata, i contribuenti avevano la possibilità di optare per la tassazione ordinaria in sede di compilazione del modello Unico o del 730. Anche se di regola il regime della tassazione separata risulta meno oneroso, può capitare che il contribuente trovi vantaggioso far confluire la plusvalenza nel reddito complessivo. Infine, in luogo delle modalità di tassazione descritte, il contribuente può optare per l’applicazione del regime della tassazione sostitutiva.

Tornando alla "nuova" definizione di area fabbricabile, le sezioni unite della Cassazione hanno sancito con la sentenza 25506 del 30 novembre 2006 la natura interpretativa e quindi retroattiva dell’articolo 36, comma 2, Dl 223/2006. Viene confermato quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate che, con la circolare 28/E/2006, ha precisato che si tratta di una norma recante disposizioni di natura interpretativa. La posizione della Cassazione risolve la questione che interessa numerosi contribuenti. La retroattività andrà ad incidere sulle situazioni anteriori dei contribuenti e nei processi tributari risolve in favore dell’amministrazione finanziaria molte delle questioni riguardanti la tassazione dei terreni edificabili. Le situazioni risolte in favore del fisco non dovrebbero comportare l’applicazione di sanzioni. Il contrasto giurisprudenziale sul concetto di "edificabilità" nei diversi tributi è un’ipotesi di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma che giustifica l’esonero da sanzioni.

La Finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 310, ha apportato una rilevante modifica al regime di tassazione sostitutiva delle plusvalenze di natura immobiliare, introdotto dalla Finanziaria 2006 e già modificato dal Dl 262/2006.

Con l’articolo 1, comma 496 della Finanziaria 2006, era prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva de l 12,5% sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni, effettuate da persone fisiche non imprenditori, di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (terreni edificabili).

Il cedente, che in luogo della disciplina ordinaria, intendeva optare per la tassazione sostitutiva, doveva farne esplicita richiesta al notaio in sede di stipula dell’atto. Il notaio, ricevuta la provvista dal cedente, doveva effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva e comunicare all’agenzia delle Entrate i dati inerenti all’operazione.

L’articolo 2, comma 21 del Dl 262/2006, aveva innalzato tale imposta sostitutiva dal 12,5% al 20% e in merito alla decorrenza della maggiore aliquota del 20%, il decreto non prevedeva regole specifiche e la norma troverà applicazione con riferimento agli atti pubblici stipulati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore dello stesso Dl 262/2006.

Tuttavia, con l’ulteriore modifica apportata dall’articolo 1, comma 310, Finanziaria 2007, è stato eliminato il riferimento ai «terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», contenuto nella disposizione originaria. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2007 non è più possibile applicare tale «regime sostitutivo» alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di terreni edificabili, a meno che non si tratti di terreni acquistati da non più di cinque anni. Si ritiene, infatti, che le cessioni «infraquinquennali» di terreni edificabili rientrino comunque nella più ampia fattispecie delle cessioni di beni immobili acquistati da non più di cinque anni, contenuta nell’articolo 1, comma 496 della Finanziaria 2006.

La domanda subordinata, che viene formulata per evitare e ffetti talora molto pesanti, è che cosa succeda nei casi in cui in luogo di vendere il terreno venga donato.

Se la donazione è effettuata con lo scopo elusivo di sottrarsi al tributo, invero si compie solo un differimento in quanto la Finanziaria 2006 al comma 496 prevedeva che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. Ma la parte “e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione” è stata soppressa dall’art. 1, 310 comma Finanziaria 2007.

Se quindi in sede di donazione non vi sarebbe applicazione del tributo relativo, in quanto rientrante nella quota esente, con la modifica dell’art. 67,1° comma, lettera b), del DPr 917/86, fatta dall’art 38 del DL 223/2006 si è aggiunto: “Per gli immobili di cui alla lettera b) dell’art. 67, acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”. Quindi l’imponibile per la plusvalenza si quantifica al momento della vendita.

(redatto in data 30 gennaio 2007)

  SCARICA IL FILE EXCEL PER IL CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

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Postato alle 09:36 di martedì, 01 aprile 2008

FONTE: arezzonotizie.it

CNA Costruzioni ha inviato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale un documento per sollecitare un impegno esplicito per lo sviluppo e la qualificazione del settore edile.
“Nel settore delle costruzioni - precisa Tiziano Ranieri Presidente CNA Costruzioni Arezzo -  lavorano quasi 2 milioni di persone, che rappresentano l’8,4% di tutti i settori economici e che negli ultimi anni hanno visto un incremento del 32,1%, rispetto al 13,1% del resto dei comparti. Nel 2007, per la prima volta dopo quasi dieci anni di crescita, il settore delle costruzioni ha registrato un arretramento (-0,2). È quindi necessario adottare rapidamente misure efficaci che consentano di eliminare gli ostacoli che impediscono la ripresa dello sviluppo delle imprese edili”.  
Tra le priorità sollecitate da CNA Costruzioni, la necessità di definire una regolamentazione per l’accesso al settore (una proposta di legge in tal senso era stata presentata nella scorsa legislatura dal deputato Gonario Nieddu ex presidente nazionale di CNA). Dai dati di Unioncamere del 2007 emerge una crescita senza regole che vede arrivare sul mercato, assieme ad operatori qualificati, altri che si improvvisano imprenditori edili visto che per tale attività basta la semplice iscrizione alla Camera di Commercio.
“Occorre introdurre – sottolinea il Presidente Ranieri - modalità d’ingresso incentrate sulla formazione e l’esperienza professionale, che salvaguardino le imprese qualificate e i committenti. Altro aspetto essenziale è il rilancio del mercato delle piccole e medie imprese che è stato sensibilmente limitato dalla Legge Obiettivo, anche attraverso un esasperato e spesso artificioso accorpamento degli appalti. Si richiede che sia normativamente previsto, nella realizzazione delle grandi opere, l’affidamento obbligatorio di una quota dei lavori alle pmi e che vengano definite strategie efficaci per la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro nei cantieri, semplificando la miriade di adempimenti a carico delle imprese edili che sono oggi obbligate a conservare in cantiere fino a 122 documenti e sono soggette a controlli ed ispezioni di 19 organi di vigilanza”.
Un’altra richiesta riguarda il superamento delle anomalie del sistema degli appalti pubblici per mantenere i livelli di qualificazione ampliando l’arco temporale di valutazione dei lavori e prendendo in esame gli ultimi 10 anni.
Cna Costruzioni inoltre ritiene opportuno rilanciare politiche per la casa, sostenere una politica urbanistica moderna e compatibile con l’ambiente, incentivare la riqualificazione dei centri urbani, ed eliminare, o almeno modificare, il balzello costituito dalla cosiddetta “tassa sulle gare”.
“Anche a livello locale - conclude Ranieri - i candidati dovranno comprendere l’importanza delle nostre proposte, chi ci rappresenta in Parlamento si deve far carico delle istanze che partono dal territorio, è necessario che le esigenze delle piccole e medie imprese trovino orecchi capaci di ascoltare, in modo da non trascurare la voce di quella parte economica che è il vero motore dell’economia italiana”.

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Postato alle 21:56 di giovedì, 27 marzo 2008
FONTE:legislazionetecnica.it
Il Dipartimento Funzione pubblica del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. ha pubblicato in data 11.3.2008 la Circolare n. 2, riguardante le nuove disposizioni in materia di collaborazioni esterne alla P.A. introdotte dalla Finanziaria 2008, allo scopo di escludere la stipula di contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente specializzate.

La novità principale è la modifica introdotta dal comma 76, art. 3 della Finanziaria 2008, all'art. 7, comma 6 del D. Leg.vo n. 165/2001, che ora dispone che “…le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria…”. Secondo la Circolare in oggetto, quanto disposto dal nuovo comma 6 dell'art. 7 del D. Leg.vo 165/2001 indica quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, inclusi i percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Alla luce di questa interpretazione le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore, e quindi i tecnici diplomati e laureati triennali.
Inoltre, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

Il provvedimento ha creato una forte reazione da parte delle associazioni dei tecnici penalizzati dal nuovo disposto, tra cui il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Federgeometri e Federperiti industriali. In particolare il CNPI ha inviato una Circolare alla Funzione pubblica, in cui, tra l'altro, propone un'interpretazione della norma, in particolare per quanto attiene al conferimento di incarichi per attività disciplinate da leggi speciali che, a parere del CNPI, non sono soggetti ai requisiti minimi indicati dal l'art. 7 comma 6 del D. Leg.vo 165/2001, e di cui fornisce un elenco esemplificativo.

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Postato alle 12:53 di lunedì, 18 febbraio 2008

FONTE: Info Build

La marcatura CE dei prodotti da costruzione segna il passo tra produttori e utilizzatori poco attenti alle nuove norme e controlli e sanzioni inesistenti.

Ancora una volta il termine per la piena entrata in vigore della marcatura CE per una tipologia di prodotti da costruzione è risultata una data come un’altra sul calendario, anziché un momento di svolta sostanziale per il mercato. Dal 1° febbraio scorso infatti questo obbligo normativo interessa anche gli aggregati per costruzioni, ma delle circa 1800 imprese operanti nel settore (dati ISTAT 1996), che secondo recenti stime hanno un giro d'affari complessivo di circa 4 miliardi di euro, solo il 30% ha ottenuto la marcatura CE dei propri prodotti con il sistema 2+, cioè garantita da un organismo notificato di terza parte indipendente, che ne certifica tutte le fasi di produzione. Ciò significa che, in teoria, a partire da questo mese il restante 70% dei fornitori di uno dei componenti primari per l’edilizia non potrebbe più vendere aggregati per usi strutturali, impiego che richiede appunto la marcatura con sistema 2+, ma solo per quelli non strutturali, per cui basta il sistema 4 con autocertificazione dell’azienda stessa. In teoria, perché in pratica gran parte dei produttori continuano a vendere e gran parte degli utilizzatori, compresi molti grandi enti appaltatori, continuano ad acquistare aggregati con marcatura CE assente o non conforme. Questo è il quadro emerso durante i lavori del convegno “Nuove norme tecniche e marcatura CE per i prodotti da costruzione”, tenutosi a Milano l'8 febbraio scorso nell’ambito della prima edizione del MADE expo e organizzato da ICMQ, l’organismo di certificazione specializzato in prodotti e servizi per il settore delle costruzioni e dell’edilizia in genere. Nell’occasione, la gravità della situazione è stata sottolineata in particolare da Vittorio Misano, direttore del Laboratorio aggregati di RFI-Rete Ferroviaria Italiana e presidente di ASSO-LIG, l'associazione che riunisce i laboratori di ingegneria e geotecnica: “Il fatto che gran parte dei produttori di aggregati non siano certificati con il sistema 2+ rischia di avere gravi conseguenze non solo per il comparto stesso, ma soprattutto per il settore delle costruzioni, che vede messi a repentaglio l'avviamento e la consegna di opere già previste, in primis quelle pubbliche”. Secondo Misano, il mercato sarebbe inadempiente soprattutto per mancanza di informazioni, ignoranza che accomunerebbe sia le piccole aziende a raggio locale, sia i grandi enti appaltatori: “Sembra incredibile, ma molti dei principali committenti di opere pubbliche – quindi grandi compratori di aggregati - non hanno ancora aggiornato i capitolati con l'inserimento del DPR 246/93, dimostrando di non rendersi conto delle possibili ricadute di questo mancato adeguamento in termini sia di rallentamento dei lavori, sia di responsabilità da parte dei direttori lavori, dei collaudatori e dei progettisti. Ma il fatto più grave è che la disattenzione alle norme e all’applicazione del DPR 246/93 è fortemente agevolata dalla totale assenza di controllo e quindi di sanzioni da parte delle istituzioni preposte”. Il presidente di ASSOLIG aggiunge che già nel primo semestre del 2008 la non conformità degli aggregati alla marcatura CE potrebbe rappresentare un problema per l’approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione delle principali opere pubbliche. La situazione è sostanzialmente confermata dai dati resi noti da ICMQ, uno degli organismi notificati per la marcatura CE, con il quale hanno già ottenuto la certificazione secondo il sistema 2+ 294 produttori di aggregati (il 59% nel Nord Italia, il 31% nel Centro e il 10% nel Sud e nelle Isole). Anche lasciando il comparto degli aggregati il panorama resta più o meno il medesimo: per fare un esempio, dal 1° marzo la marcatura diventerà definitivamente obbligatoria anche per i conglomerati bituminosi, cioè la materia di base per asfaltare le strade, ma i produttori certificati sono ancora una netta minoranza. E lo stesso vale addirittura per prodotti come calci, malte e intonaci, molti produttori dei quali non sono ancora certificati nonostante l’obbligo di marcatura CE risalga ormai all’agosto 2003 nel primo caso e al febbraio 2005 negli altri due. ICMQ Spa è l’organismo di certificazione di parte terza indipendente, accreditato Sincert, specializzato in prodotti e servizi per il settore delle costruzioni e dell’edilizia in genere, abilitato dai Ministeri competenti e notificato alla Commissione europea in relazione alla direttiva per i prodotti da costruzione 89/106/CEE relativa alla marcatura CE. Tra le sue attività principali, la certificazione prestazionale degli edifici (requisito energetico, benessere acustico, benessere termico e benessere luminoso) secondo il protocollo denominato Sistema Edificio. ICMQ inoltre è accreditato per le certificazioni volontaria e ambientale di prodotto, e per quelle dei sistemi di gestione negli ambiti ‘qualità’, ‘ambiente’ e ‘sicurezza’. Rilascia anche certificazioni di conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (personale), SA 8000 (etica sociale), BS 7799 (sicurezza delle informazioni) ed QWeb (e-commerce), oltre a essere organismo di ispezione accreditato per la verifica dei progetti riguardanti appalti pubblici ai fini di validazione da parte dei committenti in conformità al Codice appalti, ed esegue il controllo tecnico in cantiere per l’emissione dell’assicurazione decennale postuma. Infine, è abilitato dal ministero delle Attività produttive per eseguire verifiche degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462 e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la certificazione degli impianti di betonaggio secondo le prescrizioni del DM 14/09/05.

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